PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI ART. 521 BIS COD. PROC. CIV. – Estinzione della procedura per omessa informativa all’Istituto Vendite ed agli organi di Polizia dell’avvenuto pignoramento del veicolo.

Il Tribunale di Lagonegro ha affermato che l’omessa segnalazione dell’avvenuto pignoramento del veicolo – entro il termine legale di dieci giorni – agli organi di polizia ed all’Istituto Vendite Giudiziarie, è qualificabile come “inattività della parte” e determina l’estinzione della procedura esecutiva.

Tribunale di Lagonegro, 04-06-2015

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