APPALTI PUBBLICI – Cauzione provvisoria insufficiente e soccorso istruttorio. TAR CAMPANIA – Salerno Sez. 1^, 12/05/2015, sent. n. 961

Il TAR Campania – SALERNO, con la sentenza sopra emarginata ha stabilito che «In linea di principio e per costante giurisprudenza (per tutte Consiglio di Stato sent. 493/2012), la presentazione di una cauzione provvisoria insufficiente, non costituisce motivo di esclusione dalla gara, essendo in tal caso onere della stazione appaltante consentirne l’integrazione in virtù del principio del c.d. “soccorso istruttorio”».

Inoltre, si è chiarito che nelle gare di appalto aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’importo della cauzione provvisoria si calcola solo sul valore dei lavori da affidare, quindi al netto del valore degli oneri per la progettazione.

 

 

 

N. 00961/2015 REG.PROV.COLL.
00074/2015 REG.RIC.

00143/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2015, proposto da:
Archeo & Restauri S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Amministratore Unico sig. Franco Simonelli, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Saggiomo, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, piazza S. Agostino, 29 c/o avv. Gaetano Paolino;

contro

Comune di Pisciotta, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Maione, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, Via L. Cassese N.19 c/o avv. A. .Lamberti; Centrale di Committenza Asmel Consortile S.C.A.R.L.;

nei confronti di

CE.RE. S. S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante p. t. geom. Nicola Longobardi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, Via G. Lanzalone,3;
Lanzara Geom.Antonio, titolare dell’omonima impresa di costruzioni, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Gaeta, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, Via F. Manzo N.11;

 

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2015, proposto da:
Geom. Antonio Lanzara, titolare dell’omonima impresa di costruzioni, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Gaeta, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, Via F. Manzo N.11;

contro

Comune di Pisciotta, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Maione, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, Via L. Cassese N.19 c/o avv. A. Lamberti; Centrale di Committenza “ASMEL Consortile s.c.a r.l.”

nei confronti di

CE.RE. S. S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante p. t. geom. Nicola Longobardi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, Via G. Lanzalone,3;
Soa Quadrifoglio Organismo di Attestazione; ASMEL onsortile Soc. Cons. a r.l.;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 74 del 2015:

della nota prot.n.8435 del 17.12.2014 con la quale la stazione appaltante ha comunicato che, con la determinazione del Responsabile del Servizio n.77 del 12.12.2014 del Comune di Pisciotta, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della CE.RE.S. srl della gara d’appalto “per la progettazione definitiva e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza,consolidamento statico e recupero funzionale del palazzo Landulfo “in Pisciotta (SA)”; di ogni atto connesso

quanto al ricorso n. 143 del 2015:

della determinazione del responsabile del servizio IV, lavori pubblici e tecnologico, n.77 del 12.12.2014, di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della” progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza,consolidamento statico e recupero funzionale del palazzo Landulfo” alla CE.RE.S.; di ogni atto connesso.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pisciotta; di Ce.Re.S. S.r.l. Unipersonale ; di Lanzara Geom.Antonio, nel primo ricorso; nonché di Comune di Pisciotta e di C.E.Re.S. S.r.l. Unipersonale, nel secondo ricorso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con il primo ricorso in esame (R.G. n. 74/2015), notificato in data 16 gennaio 2015 e depositato il 17 gennaio 2015, la Archeo & Restauri srl impugna gli atti indicati in epigrafe, con il quali il Comune di Pisciotta ha aggiudicato in via definitiva alla CE.RE.S. srl la gara per l’affidamento della progettazione definitiva e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento e recupero funzionale del Palazzo Landulfo.

La ricorrente, terza graduata nella gara “de qua”, ha contestato l’ammissione alla gara sia della CE.RE.S. srl che della ditta Geom. Antonio Lanzara, risultata seconda graduata.

Avverso la CE.RE.S. deduce che :

1.1)l’aggiudicataria avrebbe partecipato alla gara in carenza del possesso di un’adeguata direzione tecnica in ordine alle categorie OG2 e OS25, e ciò in violazione dell’art. 248 del Regolamento;

1.2)l’aggiudicataria avrebbe omesso di allegare le dichiarazioni dei Direttori Tecnici in sede di partecipazione, richieste a pena di esclusione;

1.3)l’offerta tecnica e la progettazione sarebbero carenti della sottoscrizione dei direttori tecnici qualificati, successivamente nominati;

1.4)la cauzione provvisoria, da allegare in sede di offerta, andava rapportata al valore complessivo dell’appalto mentre l’aggiudicataria l’ha rapportata al solo valore della categoria prevalente,;

1.5)i giustificativi offerti dall’aggiudicataria, in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta, dovevano essere sottoscritti da un architetto;

1.6)l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere qualificata come “anomala”, siccome carente dell’indicazione dei costi/elementi economici collegati alle migliorie.

Avverso la ditta Lanzara geom. Antonio sostiene che :

2.1.)non avrebbe indicato, quale progettista degli interventi oggetto dell’appalto,un architetto, venendo in rilievo un bene culturale sottoposto a tutela;

2.2)l’offerta tecnica sarebbe priva della sottoscrizione dell’architetto

2.3)sarebbe stata omessa l’indicazione del “restauratore”, non risultando tale l’arch. Picone;

2.4)quest’ultimo era tenuto a rendere tutte le dichiarazioni ex art. 38 d. lgs 163/06;

2.5)mancherebbe il documento d’identità di quest’ultimo;

2.6)i soci della mandataria “Constructura Consulting soc. coop” mandataria del raggruppamento avrebbe dovuto rendere le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs n. 163/06;

2.7)l’ing. Petti avrebbe allegato una copia della carta d’identità scaduta;

2.8)l’offerta avrebbe dovuto essere giudicata “anomala” per le medesime considerazioni esposte per l’aggiudicataria

2.9)anche le migliorie andavano sottoscritte da un architetto.

2.- Si sono costituiti in giudizio il Comune resistente e le due imprese controinteressate, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

3.-Con il ricorso notificato il 20 gennaio 2015 e depositato il 28 gennaio 2015 (R.G. 143/15), le risultanze della gara sono state impugnate anche dalla ditta geom. Antonio Lanzara, che, a sua volta, ha formulato doglianze in merito all’ammissione alla gara dell’aggiudicataria CE.RE.S.

Con il primo motivo di ricorso formula censure analoghe a quelle rappresentata dalla società Archeo & Restauri S.r.l.,in ordine alla direzione tecnica dell’aggiudicataria che avrebbe partecipato alla gara in violazione dell’art. 248 dpr n. 207/2010.

Con la seconda censura si duole della carenza di motivazione del rigetto del preavviso di ricorso.

Con la terza censura si duole della violazione dell’art. 75, comma 1, d. lgs n. 163/06, assumendo che l’importo della cauzione dell’impresa aggiudicataria non poteva coprire soltanto il due per cento dei lavori trattandosi di un appalto integrato.

3.- Resiste in giudizio la Ce.RE.S. ed il Comune di Pisciotta, chiedendo il rigetto della domanda.

4.- All’udienza del 19.3.15 entrambi ricorso sono passati in decisione.

5.- Stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva i ricorsi, previa riunione, possono essere esaminati e decisi congiuntamente.

6.- Quanto al ricorso r.g. n. 74/15 :

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, stante l’evidente infondatezza del medesimo.

Con il motivo n. 1.1) la Archeo & Restauri srl sostiene che la CE.RE.S. andava esclusa dalla gara perché la SOA prodotta non recava per le categorie di lavori OG2 e OS25, l’indicazione dei DD.TT. muniti di titolo/qualifiche prescritti dall’art. 248 del DPR 207/10, a mente delle cui indicazioni “…la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata , relativamente alla categoria OG2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di ui agli artt. 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 95, comma 2, del codice”..

La censura è destituita di fondamento.

Gioverà ricordare che, in materia di lavori relativi a beni culturali ed ambientali, il regime previgente all’art. 248 del DPR n. 207/2010, era governato dalle disposizioni dell’art. 26 del DPR n. 34/2000, a mente delle cui indicazioni “Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, l direzione tecnica è affidata soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni”.

Come precisato anche dall’A.V.C.P.. con comunicato del 10.6.2011, ai contratti di qualificazione sottoscritti fino alla data dell’8 giugno 2011 (data di entrata in vigore del DPR n. 207/2010), si applica la disciplina dettata dall’art. 34 del DPR n. 207/2010, in applicazione del principio tempus regit actum..

Orbene, come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune e dalla difesa dell’impresa aggiudicataria, quest’ultima ha partecipato alla gara allegando alla domanda l’attestato SOA n. 7250/45/00 con scadenza triennale il 22.9.14 e quinquennale il 22.9.16, rilasciata dall’Organismo di attestazione Quadrifoglio : detta attestazione costituiva una variazione (resa necessaria per procedere all’aggiornamento della certificazione UNI ENI SO 9000) della precedente attestazione SOA 6371/45/00, rilasciata dal medesimo Organismo, con scadenza triennale al 22.9.2014 e quinquennale al 22.9.2016. Quest’ultima, infine, era stata rilasciata sulla scorta di un contratto di qualificazione stipulato in data 30.3.11, al quale, in quanto antecedente alla data dell’8.6.11 di entrata in vigore del DPR 207/10, si applicano le disposizioni previgenti di cui al DPR 34/00 (com da comunicato presidenziale AVCP del 10.6.11, sopra richiamato).

Ne consegue che la CE.RE.S. ha legittimamente partecipato alla gara in virtù di un’attestazione SOA idonea, nella quale risultava indicato, come direttore tecnico, il geom. Longobardi, atteso che il rilascio dell’attestazione SOA, ex DPR n. 34/2000, consentiva la direzione tecnica dei lavori su beni soggetti a tutela anche a soggetto dotato di una specifica esperienza professionale, e ciò anche in considerazione dell’espressa previsione dell’art. 357, comma 12, del Regolamento, laddove, nelle norme transitorie, prevede che “le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse”.

7.- Le rassegnate conclusioni comportano, quale ovvio corollario, che anche il motivo di ricorso 1.2) è infondato, posto che l’unico soggetto tenuto a rendere le dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. 163/06 era appunto il geom. Longobardi e non certamente i DD.TT. indicati nell’attestazione SOA rilasciata successivamente alla CE.RE.S. (precisamente in data 6.11.14), ben oltre il termine di presentazione delle offerte.

8.- Altrettanto infondati sono i motivi 1.3) e 1.5), con i quali la ricorrente lamenta che l’offerta tecnica ed i giustificativi presentati dalla CE.RE.S. non sarebbero stati sottoscritti da un tecnico abilitato, segnatamente da un architetto.

A ben vedere, infatti, la lex specialis non richiedeva che l’offerta tecnica fosse sottoscritta da un architetto, bensì dal legale rappresentante della ditta concorrente (punto 3, lettere d1 e d2 del disciplinare di gara); per contro, la figura dell’architetto era richiesta dalla lex speciali al punto III 3.3), per la fase della progettazione esecutiva, per la quale la CE.RE.S. ha indicato un architetto.

9.- Analoghe considerazioni valgono in ordine alla censura relativa alla sottoscrizione dei giustificativi

10.- Quanto alla presentazione di una cauzione provvisoria di importo insufficiente (motivo n. 1.4) è agevole rilevare che, in linea di principio e per costante giurisprudenza ( per tutte Consiglio di Stato sent. 493/12), essa non costituisce motivo di esclusione, essendo, in tal caso, onere della stazione appaltante consentirne l’integrazione in virtù del principio del c.d. “soccorso istruttorio”.

Tutto ciò non senza aggiungere che la CE.RE.S. ha correttamente calcolato l’importo della cauzione sul valore dei lavori da affidare, al netto del valore degli oneri per la progettazione esecutiva.

11.- Infine, la censura relativa ad una presunta inadeguatezza dei giustificativi prodotta dalla CE.RE.S. nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, è formulata in termini assolutamente generici, che ne precludono qualsiasi scrutinio.

11.- Non meritano miglior sorte le censure rivolte nei confronti della ditta geom. Antonio Lanzara, seconda classificata.

Preliminarmente deve essere osservato che l’infondatezza delle censure che precedono, rassegnate contro l’aggiudicataria, rende inammissibile la parte del ricorso volta a censurare l’ammissione della ditta Lanzara seconda graduata, in quanto, anche se, in ipotesi, eventualmente fondate, impedirebbero comunque alla ARCHEO & RESTAURI srl di ottenere l’aggiudicazione della gara.

Ad ogni buon fine, può procedersi alla reiezione delle stesse, siccome infondate, atteso che :

-la progettazione esecutiva è stata affidata alla soc. COSTRUCTA CONSULTING, che annovera, con la qualità di socia, l’arch. Antonella Guerriero, oltre all’arch. Luigi Picone in qualità di consulente;

-come evidenziato in precedenza, la lex specialis non richiedeva che l’offerta tecnica fosse sottoscritta da un tecnico abilitato, richiesta, invece, per l a fase della progettazione esecutiva;

-la lex specialis non richiedeva, altresì, la firma del restauratore;

-il legale rapp.te p.t. della ditta ha reso le dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. 163/06 nei confronti di tutti i professionisti muniti di potere di rappresentanza e dei soci, direttori tecnici e consulenti;

-uno dei due documenti di riconoscimento prodotti era in corso di validità e, in ogni caso, si sarebbe trattato di irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 38 co. 2 bis Codice dei Contratti;

-assolutamente generica, e come tale inammissibile è, infine, la censura relativa alla presunta inadeguatezza dei giustificativi offerti dalla ditta Lanzara.

12.- Le rassegnate considerazioni risultano utili anche per la reiezione del ricorso connesso R.G. 143/15, proposto dalla ditta Lanzara Geom. Antonio, atteso che il gravame proposto fonda su censure si contenuto identico ad alcune (tranne la seconda, che tuttavia, deve ritenersi anch’essa infondata, alla luce delle spiegate conclusioni) di quelle formulate dalla Archeo & Restuari nel ricorso R.G. 74/2015.

13.- Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li rigetta.

Condanna la ricorrente Archeo & Restauri S.r.l. al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, nei confronti del Comune di Pisciotta, nonché di euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, nei confronti della CE.RE.S s.l. Unipersonale

Condanna la ricorrente Lanzara Geom Antonio al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, nei confronti del Comune di Pisciotta, nonché di euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, nei confronti della CE.RE.S s.l. Unipersonale

Spese compensate tra le restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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