ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA E MOTIVAZIONE POSTUMA: SULLA POSSIBILITÁ PER LA SOPRINTENDENZA DI VALUTARE FAVOREVOLMENTE UN’ISTANZA DI SANATORIA CHE PREVEDA LA COMPENSAZIONE DEI VOLUMI.
TAR CAMPANIA – Salerno sent. n. 1505 – 2015
Si riporta un’interessante pronuncia con la quale il Tar Campania–Salerno ha affermato che «l’art. 167, comma 4, del Codice n. 42 del 2004, pur non consentendo di sanare le opere edilizie che abbiano comportato l’aumento di volumi (anche tecnici), proprio perché intende valorizzare e salvaguardare le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, consente però alla Soprintendenza di esaminare favorevolmente l’istanza di sanatoria (ovviamente, ferme restando tutte le altre valutazioni di sua competenza), quando l’istanza preveda la demolizione di volumi, del tutto legittimamente realizzati, per ‘compensare’ il mantenimento di altri, realizzati senza titolo».
Inoltre, in merito alla “motivazione postuma” del provvedimento gravato, il Collegio statuisce che «è insegnamento tradizionale e consolidato quello in base al quale, nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela oltre che del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo il diritto europeo (art. 1 c.p.a.) i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa».
Tuttavia, argomentando l’assunto, il TAR prosegue affermando che «devono essere attenuate le conseguenze del principio del divieto di integrazione postuma, dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui l’omissione di motivazione successivamente esternata:
– non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato;
– nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato;
– nei casi di atti vincolati».
Avv. Federico MAGGIO
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