NUOVO PRECETTO POST D.L. 83/2015: IL MANCATO AVVERTIMENTO CIRCA LA POSSIBILITA’ DI ACCORDARSI COMPORTA NULLITA’

Il d.l. 83/15 ha disposto che l’atto di precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore; la mancanza del suddetto avvertimento comporta nullità del precetto stesso. Sul punto, si segnala una recente decisione del Tribunale di Milano.

Tribunale di Milano, sezione esecuzioni mobiliari, provvedimento del 23.12.2015

Avv. Rosa Cozzi

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