VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E PREAVVISO DI RIGETTO

Il termine di 10 giorni concesso ai privati per presentare osservazioni, previsto dall’art. 10 bis L. n. 241/1990, non è perentorio, sia perché tale norma non qualifica tale termine come perentorio, sia perché la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 interrompe e non sospende i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni, per cui l’Amministrazione deve prendere in considerazione anche le osservazioni presentate oltre il termine concesso, se non ha ancora concluso il procedimento.

SENTENZA TAR SALERNO 1800-2018

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