TERMINE DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE
La Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 889 del 22/06/2023, pronunciandosi sulla congruità del termine della diffida ad adempiere, ha ribadito il principio secondo il quale “In tema di diffida ad adempiere, costituisce un accertamento di fatto la valutazione di congruità del termine assegnato al debitore ai sensi dell’art. 1454, comma 2, c.c., anche se inferiore a quello legale (Cassazione civile, sez. VI, 03/09/2019, n. 22002). In ordine alla congruità del termine, la regola che esso non può essere inferiore a quindici giorni non è assoluta, ma ammette eccezioni, potendosi assegnare un termine inferiore, ritenuto congruo per la natura del contratto e per gli usi”.
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