OPERATORI TELEFONICI: ILLEGITTIMO IL COSTO PER RECESSO ANTICIPATO

Il Giudice di Pace di Sala Consilina, con la sentenza n. 9 2016, ha rilevato l´illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta società telefonica, per aver arbitrariamente addebitato all´utente il corrispettivo per il recesso anticipato dal contratto, in dispregio a quanto previsto dal Codice del Consumo e dall´art. 3 della Legge n. 40/2007 che prescrive che “anche i contratti per adesione, stipulati con operatori di telefonia, devono prevedere la facoltà del contraente-utente di recedere dal contratto senza vincoli temporali e senza spese non giustificate da costi dell´operatore, per cui le clausole difformi devono ritenersi nulle”.

Avv. Rosa Cozzi

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