GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO RESA NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO ESECUTIVO PRESSO TERZI, EMESSA NEI CONFRONTI DI UNA P.A., È SUSCETTIBILE DI ESECUZIONE MEDIANTE GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA.

TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. 2^, 05-04-2016, SENT. N. 629

Oltre a tale principio, il TAR CALABRIA ha chiarito che:

  1. La P.A. non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato;
  2. La penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) cod. proc. amm., non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali;
  3. Il commissario ad acta deve provvedere ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale soddisfazione del credito, ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa posti in essere successivamente alla comunicazione indicati in sentenza.

Avv. Federico MAGGIO

No Comments

Post a Comment