È ILLEGITTIMA LA MOTIVAZIONE DEL PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITÁ PAESAGGISTICA FONDATA SUL SUPERAMENTO DEL LIMITE FISSATO DALLA CIRCOLARE 33/2009

È ILLEGITTIMA LA MOTIVAZIONE DEL PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITÁ PAESAGGISTICA FONDATA SUL SUPERAMENTO DEL LIMITE FISSATO DALLA CIRCOLARE 33/2009

Il TAR Salerno, con la sentenza num. 827 del 30/03/2021, ha precisato che “la citata circolare ministeriale n. 33 del 26 giugno 2009, per la relativa natura non cogente, debba interpretarsi «nel senso che l’indicazione del predetto limite del 25% vale unicamente come individuazione di un valore percentuale di massima, il cui eventuale superamento non impedisce, automaticamente e necessariamente, la sanabilità degli abusi c.d. minori, dovendo la decisione, circa l’esito del relativo procedimento, dipendere da una valutazione, che si cali nel caso specifico, valutando ilconcreto impatto, sul paesaggio, delle opere realizzate (nella specie, di natura pertinenziale, quanto alla casistica delle tettoie – o pensiline – aperte su tre lati)»”.

TAR SALERNO_SENTENZA NUM. 827-2021

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